Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo unificato (atto Camera n. 587 e abb.-A, XIV legislatura) di cui il sottoscritto è stato relatore nella precedente legislatura ed è frutto di un lavoro di più di quattro anni di tutte le componenti politiche facenti parte della VII Commissione della Camera dei deputati. Il citato testo unificato era arrivato addirittura all'esame dell'Assemblea per la discussione generale, ma problemi di natura finanziaria non ne hanno consentito l'approvazione prima della conclusione della legislatura.
      La Commissione aveva, infatti, iniziato ad occuparsi della materia il 25 luglio 2001, quando è stato avviato l'esame di alcune proposte di legge volte a dettare una nuova disciplina delle attività musicali. Nel novembre del medesimo anno era stato costituito un Comitato ristretto, che aveva condotto un'ampia attività conoscitiva che lo aveva impegnato per oltre un anno. Nel frattempo, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di estendere il proprio intervento a tutti i settori dello spettacolo dal vivo, considerata la sempre più frequente richiesta di un riordino organico della materia, alla luce del nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni. Il 25 settembre 2002 era stato, quindi, avviato l'esame della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Carlucci ed altri, atto Camera n. 2964, recante «Disciplina di indirizzo delle attività di spettacolo». L'esame aveva poi conosciuto un rallentamento per l'emergere di posizioni diverse tra i gruppi e in seno alla stessa maggioranza e poi - dopo che nel settembre 2003 si era proceduto all'abbinamento

 

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di tutte le proposte di legge concernenti le diverse attività dello spettacolo dal vivo - era proseguito in seno al Comitato ristretto fino all'inizio del 2005. In tale arco temporale era stato svolto un utile lavoro di approfondimento tecnico e politico, che aveva consentito al sottoscritto di predisporre un testo unificato delle assai numerose proposte di legge presentate da parte di esponenti di tutte le forze politiche. Il ritorno in Commissione con l'adozione del testo unificato era avvenuto nella seduta del 17 febbraio 2005. Su di esso, quindi, erano state svolte nuove audizioni, cui avevano preso parte rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Agenzia italiana per lo spettacolo, ai fini della valutazione dei loro orientamenti in materia. Era stato quindi predisposto un nuovo testo unificato - in verità, l'ultimo è il ventesimo dei testi elaborati - in cui erano confluite specifiche modifiche concordate con i soggetti richiamati, volte ad assicurare il loro più ampio coinvolgimento e la piena rispondenza alle previsioni costituzionali in materia.
      L'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo aveva impegnato la Commissione dal maggio al settembre 2005: un esame laborioso e talvolta difficile, soprattutto in seguito alla presentazione di una serie di emendamenti del Governo volti a modificare significativamente l'impostazione della nuova disciplina del Fondo unico per lo spettacolo.
      Il 20 settembre 2005, il testo risultante dall'esame degli emendamenti era stato quindi inviato alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva e, dopo il recepimento di una parte dei suggerimenti provenienti da tali Commissioni, era stato licenziato per l'Assemblea. L'iter del provvedimento, come già ricordato, non era stato poi concluso per ragioni di copertura finanziaria e, in seguito, per la fine della legislatura. Ma, considerati l'ampio e attento lavoro che ha portato alla sua stesura finale (e del quale ho riassunto le fasi fondamentali), nonché le richieste ancora inevase avanzate dai settori coinvolti, ho ritenuto necessario ripresentare il provvedimento in questo primo scorcio della nuova legislatura.
      Il testo è composto da 20 articoli, suddivisi in tre distinti capi: il capo I reca disposizioni di carattere generale; il capo II individua i princìpi concernenti singoli settori e il capo III riguarda gli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 1 determina i princìpi fondamentali della materia, mentre gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le competenze della Conferenza unificata, dello Stato, delle regioni e dei comuni, delle province e delle città metropolitane, individuando un quadro organico di interventi volti alla promozione e alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
      In particolare, la Conferenza unificata promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali per individuare strumenti di cooperazione istituzionale; partecipa altresì alla definizione di indirizzi per la formazione del personale dello spettacolo e alla realizzazione di spazi per lo spettacolo; partecipa, inoltre, all'individuazione di interventi nelle scuole e nelle università e all'individuazione di criteri per la verifica dell'efficacia dell'impiego delle risorse pubbliche del settore.
      Allo Stato sono attribuiti, tra gli altri, i compiti di: promuovere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di spettacolo dal vivo; sostenerne la diffusione a livello europeo; attivare accordi per la produzione congiunta degli spettacoli; promuovere il sostegno di tutti gli operatori, anche attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale; promuovere l'insegnamento delle varie discipline che concernono lo spettacolo e sostenere l'istruzione e l'alta formazione in tale materia; favorire un'adeguata politica di accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.
 

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      Alle regioni spettano, tra l'altro: la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo con il concorso degli enti locali interessati; la promozione di nuovi talenti dell'imprenditoria giovanile e femminile; il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali all'estero e la promozione del turismo culturale; la stipula di protocolli, di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per la realizzazione di forme integrate di collaborazione; la realizzazione di un sistema unificato di informazione e di assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea».
      Le regioni, inoltre, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con gli enti locali, promuovono la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio.
      I comuni, le province e le città metropolitane sono chiamati a svolgere, in materia di promozione e di fruizione dello spettacolo dal vivo, le funzioni amministrative proprie e quelle a essi conferite con legge statale o regionale sulla base di princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
      In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, l'articolo 6 detta una disciplina transitoria per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la ripartizione in settori delle sue quote avvenga con decreti ministeriali. È poi espressamente sancito che i decreti che definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo siano adottati di intesa con la Conferenza unificata; la norma specifica, peraltro, che tali decreti possono comunque essere adottati, qualora l'intesa non sia stata raggiunta, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
      L'articolo 7 istituisce il Comitato tecnico per lo spettacolo, organo che svolge funzioni consultive in ordine all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di settore, nonché alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo. Il Comitato è costituito da trentadue esperti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI, oltre allo stesso Ministro, che lo presiede. Il Comitato si articola in quattro Commissioni, per i settori della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante. Il Comitato in seduta plenaria svolge le funzioni già attribuite al comitato per i problemi dello spettacolo, e ad esso partecipano, in tale caso anche otto ulteriori componenti, designati dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori dello spettacolo. Il capo II individua i princìpi in materia di attività musicali (articolo 8), attività teatrali (articolo 9), attività di danza (articolo 10) e di circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare (articolo 11). Il capo III reca interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. In particolare, l'articolo 12 determina i requisiti per l'esercizio delle professioni di agente di spettacolo e rappresentante di artisti e di produttore organizzatore e promoter di manifestazioni di spettacolo dal vivo. In particolare, si prevede l'incompatibilità fra le due professioni; il divieto di esercizio per i soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari; la definizione, tramite accordi in sede di Conferenza unificata, di un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle due professioni, subordinato al possesso dei requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame.
      A quest'ultimo proposito, segnalo che, recependo una condizione posta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea in merito al citato testo unificato della XIV legislatura, si è stabilito che sia comunque
 

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fatta salva l'applicazione dei princìpi in materia di concorrenza previsti dal Trattato dell'Unione europea.
      L'articolo 13 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri stabili ad iniziativa pubblica.
      L'articolo 14 reca disposizioni in materia di spettacoli musicali dal vivo, con riferimento alla disciplina fiscale. In particolare, l'articolo distingue la musica dal vivo dalle esecuzioni che fanno uso parziale di musica preregistrata. Si prevede quindi che solo alla prima di tali categorie si applichi l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti prevista dal punto 1 della tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 per i concerti musicali vocali e strumentali e per le esecuzioni musicali dal vivo.
      Alla nuova categoria della musica «parzialmente dal vivo», costituita dalle esecuzioni musicali che fanno uso non preponderante di musica preregistrata (ossia in cui la musica dal vivo è di durata pari o superiore al 50 per cento), effettuate da un massimo di due esecutori e in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico superiore a cento persone, viene invece riconosciuta una riduzione della citata imposta sugli intrattenimenti pari al 50 per cento dell'importo dovuto per le esecuzioni musicali non dal vivo.
      L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Accademia nazionale di danza, la definizione dei requisiti di studio o dei titoli professionali per l'esercizio dell'attività di docente nelle scuole di danza.
      L'articolo 19 conferisce al Governo una delega per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale relativa allo spettacolo dal vivo e agli artisti e per l'introduzione di specifici regimi agevolativi fiscali in favore del settore, tra i quali è di rilievo la previsione della progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui fonogrammi, i compact disc e simili; in sostanza, si tratta di una delega al Governo per trovare tutti i sistemi che agevolino lo sviluppo dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.
 

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